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Il pubblico ufficiale o il funzionario
dell'ufficio pubblico che non ammette l'autocertificazione o
la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà,
nonostante ci siano tutti i presupposti per accoglierla,
incorre nelle sanzioni previste dall'art. 328 del Codice
penale e rischiano di essere puniti per omissioni o rifiuto
di atti d'ufficio.
Il cittadino dovrà, in primo luogo, accertare chi è il
responsabile della pratica inoltrata, richiedendo nome,
cognome e qualifica, inoltre è necessario conoscere il
numero di protocollo della stessa e il tipo di procedimento
attribuito.
Così come la Pubblica Amministrazione sa chi è il suo
interlocutore, il cittadino, ha altrettanto diritto di
sapere chi segue il procedimento che lo riguarda e come
risalire agli atti relativi.
Ottenuti i dati, il cittadino dovrà richiedere, per
iscritto, le ragioni del mancato accoglimento
dell'autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva
dell'atto di notorietà segnalando anche, per conoscenza, il
tesserino, con gli estremi della pratica al Comitato
Provinciale della Pubblica Amministrazione presso la
Prefettura del luogo in cui è stata rifiutata
l'autocertificazione e alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dip. Funzione Pubblica - ROMA.
La richiesta deve essere redatta in forma scritta. Se entro
trenta giorni dalla data della richiesta, il pubblico
ufficiale o l'incaricato non compie l'atto e non risponde
per esporre le ragioni del ritardo/rifiuto, scattano i
presupposti per le sanzioni della reclusione fino a un anno
o della multa fino a due milioni di lire.
Il termine dei trenta giorni decorre dalla data di ricezione
della richiesta.
La procedibilità è d'ufficio, pertanto non sono richieste
querele, istanze o quant'altro.
Quindi colui che si vedrà rifiutata la propria
autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva, si
troverà nelle condizioni di denunciare semplicemente
l'omissione di atti d'ufficio. |