Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di documentazione amministrativa
Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come
modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e), della
legge 24 novembre 2000, n. 340;
VISTO il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo
1999, n. 50;
VISTO il decreto legislativo recante testo unico delle
disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa;
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica recante
il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia
di documentazione amministrativa;
VISTE le preliminari deliberazioni del Consiglio dei
Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del
6 ottobre 2000;
VISTO il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi
dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;
UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli alti normativi dell'adunanza
del 18 settembre 2000;
ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e
del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i
Ministri dell'interno e della giustizia;
EMANA
il seguente decreto:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
CAPO I
DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE
Articolo 1 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente testo unico si intende per:
a) DOCUMENTO AMMINISTRATIVO ogni rappresentazione,
comunque formata, del contenuto di atti, anche interni,
delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai
fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di
trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III
del presente testo unico.
b) DOCUMENTO INFORMATICO la rappresentazione informatica
di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.
c) DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di
fotografia del titolare e rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica
amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'
identificazione personale del titolare.
d) DOCUMENTO D'IDENTITÀ la carta di identità ed ogni altro
documento munito di fotografia rilasciato, su supporto
cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione
competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la
finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del
suo titolare.
e) DOCUMENTO D'IDENTITÀ ELETTRONICO il documento analogo
alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune
fino al compimento del quindicesimo anno di età.
f) CERTIFICATO il documento rilasciato da una
amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione,
riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità
personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri
pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di
funzioni pubbliche.
g) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE il
documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in
sostituzione dei certificati di cui alla lettera f).
h) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' il
documento, sottoscritto dall'interessato, concernente
stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta
conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal
presente testo unico.
i) AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE l'attestazione, da
parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è
stata apposta in sua presenza, previo accertamento
dell'identità della persona che sottoscrive.
l) LEGALIZZAZIONE DI FIRMA l'attestazione ufficiale della
legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra
atti, certificati, copie ed estratti, nonché
dell'autenticità della firma stessa.
m) LEGALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIA l'attestazione, da parte
di una pubblica amministrazione competente, che
un'immagine fotografica corrisponde alla persona
dell'interessato.
n) FIRMA DIGITALE il risultato della procedura informatica
(validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche
a coppia, una pubblica e una privata, che consente al
sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario
tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere
manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di
un documento informatico o di un insieme di documenti
informatici.
o) AMMINISTRAZIONI PROCEDENTI le amministrazioni e, nei
rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che
ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere
g) e h) o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi
dell'art. 43.
p) AMMINISTRAZIONI CERTIFICANTI le amministrazioni e i
gestori di pubblici servizi che detengono nei propri
archivi le informazioni e i dati contenuti nelle
dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle
amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e
71.
q) GESTIONE DEI DOCUMENTI l'insieme delle attività
finalizzate alla registrazione di protocollo e alla
classificazione, organizzazione, assegnazione e
reperimento dei documenti amministrativi formati o
acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema
di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata
mediante sistemi informativi automatizzati.
r) SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI l'insieme
delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di
comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati
dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.
s) SEGNATURA DI PROTOCOLLO l'apposizione o l'associazione,
all'originale del documento, in forma permanente e non
modificabile delle informazioni riguardanti il documento
stesso.
Articolo 2 (L)
Oggetto
1. Le norme del presente testo unico disciplinano la
formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la
gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di
organi della pubblica amministrazione; disciplinano
altresì la produzione di atti e documenti agli organi
della pubblica amministrazione nonché ai gestori di
pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con
l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme
concernenti i documenti informatici e la firma digitale,
contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra
privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della
legge 15 marzo 1997, n. 59.
Articolo 3 (R)
Soggetti
1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano
ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone
giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche
amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai
comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi
dell'Unione europea. (R)
2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione
regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le
dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai
fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti
pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni
contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la
disciplina dell'immigrazione e la condizione dello
straniero. (R)
3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini
di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a
soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47
nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in
applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed
il Paese di provenienza del dichiarante. (R)
4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati,
le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante
certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in
lingua italiana autenticata dall'autorità consolare
italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo
aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della
produzione di atti o documenti non veritieri.
Articolo 4 (R)
Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione
1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è
raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento
dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale
attesta che la dichiarazione è stata a lui resa
dall'interessato in presenza di un impedimento a
sottoscrivere. (R)
2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una
situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse
allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione,
contenente espressa indicazione dell'esistenza di un
impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli
o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta
o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale,
previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)
3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano
in materia di dichiarazioni fiscali. (R)
Articolo 5 (L)
Rappresentanza legale
1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori,
a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti
previsti dal presente testo unico sono sottoscritti
rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal
tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del
curatore.
CAPO II
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI E ATTI PUBBLICI
Articolo 6 (L-R)
Riproduzione e conservazione di documenti
1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà
di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri
archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli
altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la
conservazione, con la loro riproduzione su supporto
fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a
garantire la conformità dei documenti agli originali.
(L)
2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei
documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia
ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati
su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione. (L)
3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e
dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su
supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a
garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
per i beni e le attività culturali sugli archivi delle
amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati
dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle
disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.
Articolo 7 (L)
Redazione e stesura di atti pubblici
1. Le leggi, i decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti
gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti,
anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a
garantirne la conservazione nel tempo.
2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve
contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni,
alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni,
acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso
comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al
testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti
leggibile.
SEZIONE II
DOCUMENTO INFORMATICO
Articolo 8 (R)
Documento informatico
1. Il documento informatico da chiunque formato, la
registrazione su supporto informatico e la trasmissione
con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti
gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del
presente testo unico.
2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione,
la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la
validazione, anche temporale, dei documenti informatici
sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sentiti l'Autorità per l'informatica nella
pubblica amministrazione e il Garante per la protezione
dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze
dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e
tecnologiche, con cadenza almeno biennale.
3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri sono definite le misure tecniche,
organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità,
la disponibilità e la riservatezza delle informazioni
contenute nel documento informatico anche con riferimento
all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui
all'articolo 22, lettera e).
4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela
della riservatezza dei dati personali.
Articolo 9 (R)
Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni
1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i
documenti informatici delle pubbliche amministrazioni,
costituiscono informazione primaria ed originale da cui è
possibile effettuare, su diversi tipi di supporto,
riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.
2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione,
immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di
dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi
informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli
atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi
facilmente individuabili sia i dati relativi alle
amministrazioni interessate sia il soggetto che ha
effettuato l'operazione.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a
rendere disponibili per via telematica moduli e formulari
elettronici validi ad ogni effetto di legge.
4. Le regole tecniche in materia di formazione e
conservazione di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni sono definite dall'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con
l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il
materiale classificato, con le Amministrazioni della
difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente
competenti.
Articolo 10 (R)
Forma ed efficacia del documento informatico
1. Il documento informatico sottoscritto con firma
digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di
cui all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche
amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9,
comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta
e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del
Codice civile.
2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici
ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono
assolti secondo le modalità definite con decreto del
Ministro delle finanze.
3. Il documento informatico, sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di
scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice
civile.
4. Il documento informatico redatto in conformità alle
regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 soddisfa
l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del
codice civile e da ogni altra analoga disposizione
legislativa o regolamentare.
Articolo 11 (R)
Contratti stipulati con strumenti informatici o per via
telematica
1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per
via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo
le disposizioni del presente testo unico sono validi e
rilevanti a tutti gli effetti di legge.
2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le
vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al
di fuori dei locali commerciali.
Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici
1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati,
pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati
è effettuato secondo le regole tecniche definite col
decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
Articolo 13 (R)
Libri e scritture
1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi
quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato
e degli archivi notarili di cui sia obbligatoria la tenuta
possono essere formati e conservati su supporti
informatici in conformità alle disposizioni del presente
testo unico e secondo le regole tecniche definite col
decreto di cui all'articolo 8, comma 2.
SEZIONE III
TRASMISSIONE DI DOCUMENTI
Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico
1. Il documento informatico trasmesso per via telematica
si intende inviato e pervenuto al destinatario, se
trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.
2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di
ricezione di un documento informatico, redatto in
conformità alle disposizioni del presente testo unico e
alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9,
comma 4, sono opponibili ai terzi.
3. La trasmissione del documento informatico per via
telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta
consegna, equivale alla notificazione per mezzo della
posta nei casi consentiti dalla legge.
Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato
civile
1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di
stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da
parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari
italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle
funzioni e sui poteri consolari.
Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti
trasmessi
1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali
di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996,
n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre
pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le
informazioni relative a stati, fatti e qualità personali
previste da legge o da regolamento e strettamente
necessarie per il perseguimento delle finalità per le
quali vengono acquisite.
2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato
di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice
attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri
di nascita.
3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia
del certificato di assistenza al parto, privo di elementi
identificativi diretti delle persone interessate, ai
competenti enti ed uffici del Sistema statistico
nazionale, secondo modalità preventivamente concordate.
L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero
della sanità e il Garante per la protezione dei dati
personali, determina nuove modalità tecniche e procedure
per la rilevazione dei dati statistici di base relativi
agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati
relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti
nel rispetto dei princìpi contenuti nelle disposizioni di
legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.
Articolo 17 (R)
Segretezza della corrispondenza trasmessa per via
telematica
1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via
telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti
informatici non possono prendere cognizione della
corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o
cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in
forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul
contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi
trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di
informazioni per loro natura o per espressa indicazione
del mittente destinate ad essere rese pubbliche.
2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati
e i documenti trasmessi per via telematica si considerano,
nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle
informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia
avvenuta la consegna al destinatario.
SEZIONE IV
COPIE AUTENTICHE, AUTENTICAZIONE DI SOTTOSCRIZIONI
Articolo 18 (L-R)
Copie autentiche
1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e
documenti possono essere ottenute con qualsiasi
procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e
duratura dell'atto o documento. Esse possono essere
validamente prodotte in luogo degli originali. (L)
2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal
pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il
quale è depositato l'originale, o al quale deve essere
prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal
sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con
l'originale scritta alla fine della copia, a cura del
pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì
indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei
fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il
timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento
consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la
propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per
le copie di atti e documenti informatici si applicano le
disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)
3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle
amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia
autentica di un documento, l'autenticazione della copia
può essere fatta dal responsabile del procedimento o da
qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la
documentazione, su esibizione dell'originale e senza
obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione
procedente. In tal caso la copia autentica può essere
utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)
Articolo 19 (R)
Modalità alternative all'autenticazione di copie
1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di
cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la
copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato
da una pubblica amministrazione, la copia di una
pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di
servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione
può altresì riguardare la conformità all'originale della
copia dei documenti fiscali che devono essere
obbligatoriamente conservati dai privati.
Articolo 20 (R)
Copie di atti e documenti informatici
1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento
informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di
supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se
conformi alle disposizioni del presente testo unico.
2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione
di atti pubblici, scritture private e documenti in genere,
compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo,
spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e
dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi
degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è
apposta o associata la firma digitale di colui che li
spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente
testo unico.
3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati
in origine su supporto cartaceo o, comunque, non
informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli
originali da cui sono tratte se la loro conformità
all'originale è autenticata da un notaio o da altro
pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione
allegata al documento informatico e asseverata secondo le
regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.
4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e
documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e
dalla esibizione dell'originale formato su supporto
cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.
5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di
documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono
soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di
documenti informatici, se le procedure utilizzate sono
conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8,
comma 2.
Articolo 21 (R)
Autenticazione delle sottoscrizioni
1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi
istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
da produrre agli organi della pubblica amministrazione,
nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le
modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)
2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli
indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della
riscossione da parte di terzi di benefici economici,
l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere,
segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la
documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco;
in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito
alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che
autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta
in sua presenza, previo accertamento dell'identità del
dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la
data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome,
cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la
propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)
SEZIONE V
FIRMA DIGITALE
Articolo 22 (R)
Definizioni
1. Ai fini del presente Testo unico si intende:
a) per sistema di validazione, il sistema informatico e
crittografico in grado di generare ed apporre la firma
digitale o di verificarne la validità;
b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi
crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra
loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di
validazione o di cifratura di documenti informatici;
c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal
soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma
digitale sul documento informatico o si decifra il
documento informatico in precedenza cifrato mediante la
corrispondente chiave pubblica;
d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi
asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il
quale si verifica la firma digitale apposta sul documento
informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si
cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare
delle predette chiavi;
e) per chiave biometrica, la sequenza di codici
informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di
sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità
personale basati su specifiche caratteristiche fisiche
dell'utente;
f) per certificazione, il risultato della procedura
informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile
dai sistemi di validazione, mediante la quale si
garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica
e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica
quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della
predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo
certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;
g) per validazione temporale, il risultato della procedura
informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più
documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai
terzi;
h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una
risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare
documenti informatici;
i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che
effettua la certificazione, rilascia il certificato della
chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima,
pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e
revocati;
l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il
certificatore annulla la validità del
certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui
il certificatore sospende la validità del certificato per
un determinato periodo di tempo;
n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità
al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso
contenuti;
o) per regole tecniche, le specifiche di carattere
tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si
applichi.
Articolo 23 (R)
Firma digitale
1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di
documenti informatici, nonché al duplicato o copia di
essi, può essere apposta, o associata con separata
evidenza informatica, una firma digitale.
2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al
documento informatico equivale alla sottoscrizione
prevista per gli atti e documenti in forma scritta su
supporto cartaceo.
3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad
un solo soggetto ed al documento o all'insieme di
documenti cui è apposta o associata.
4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi
una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica
non risulti scaduta di validità ovvero non risulti
revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o
privato che l'ha certificata.
5. L'uso della firma apposta o associata mediante una
chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata
sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque
motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione,
salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non
dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti
interessate.
6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce,
ad ogni fine previsto dalla normativa vigente,
l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e
marchi di qualsiasi genere.
7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare
nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui
all'articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del
soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha
certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la
consultazione.
Articolo 24 (R)
Firma digitale autenticata
1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del
codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è
autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale
autorizzato.
2. L'autenticazione della firma digitale consiste
nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la
firma digitale è stata apposta in sua presenza dal
titolare, previo accertamento della sua identità
personale, della validità della chiave utilizzata e del
fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà
della parte e non è in contrasto con l'ordinamento
giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n.1
della legge 6 febbraio 1913, n.89.
3. L'apposizione della firma digitale da parte del
pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di
legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri,
contrassegni e marchi comunque previsti.
4. Se al documento informatico autenticato deve essere
allegato altro documento formato in originale su altro
tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia
informatica autenticata dell'originale, secondo le
disposizioni dell'articolo 20, comma 3.
5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di
istanze agli organi della pubblica amministrazione si
considera apposta in presenza del dipendente addetto la
firma digitale inserita nel documento informatico
presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.
6. La presentazione o il deposito di un documento per via
telematica o su supporto informatico ad una pubblica
amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge
se vi sono apposte la firma digitale e la validazione
temporale a norma del presente testo unico.
Articolo 25 (R)
Firma di documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni
1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche
amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque
prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità
alle norme del presente testo unico.
2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad
ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni,
timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.
Articolo 26 (R)
Deposito della chiave privata
1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può
ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata
presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.
2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può
essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a
cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa in
un involucro sigillato in modo che le informazioni non
possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture
od alterazioni.
3. Le modalità del deposito sono regolate dalle
disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in
quanto applicabili.
Articolo 27 (R)
Certificazione delle chiavi
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui
all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia
di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la
procedura di certificazione.
2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un
periodo non inferiore a dieci anni a cura del
certificatore e, dal momento iniziale della loro
valutabilità, sono consultabili in forma telematica.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di
certificazione sono effettuate da certificatori inclusi,
sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio
dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile
in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura
dell'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti,
specificati con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2:
a) forma di società per azioni e capitale sociale non
inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione
all'attività bancaria, se soggetti privati;
b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei
soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di
onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di
amministrazione, direzione e controllo presso banche;
c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i
responsabili tecnici del certificatore e il personale
addetto all'attività di certificazione siano in grado di
rispettare le norme del presente regolamento e le regole
tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
d) qualità dei processi informatici e dei relativi
prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello
internazionale.
4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può
essere svolta anche da un certificatore operante sulla
base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico
europeo, sulla base di equivalenti requisiti.
Articolo 28 (R)
Obblighi dell'utente e del certificatore
1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi
asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare
tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare
danno ad altri.
2. Il certificatore è tenuto a:
a) identificare con certezza la persona che fa richiesta
della certificazione;
b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le
caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo
8, comma 2;
c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il
consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri
di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività
professionale o a cariche rivestite;
d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8,
comma 2;
e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro,
sulla procedura di certificazione e sui necessari
requisiti tecnici per accedervi;
f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il
trattamento dei dati personali,emanate ai sensi
dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n.
675;
g) non rendersi depositario di chiavi private;
h) procedere tempestivamente alla revoca od alla
sospensione del certificato in caso di richiesta da parte
del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di
quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di
provvedimento dell'autorità, di acquisizione della
conoscenza di cause limitative della capacità del
titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
i) dare immediata pubblicazione della revoca e della
sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;
l) dare immediata comunicazione all'Autorità per
l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli
utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della
cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione
della documentazione da parte di altro certificatore o del
suo annullamento.
Articolo 29 (R)
Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente,
con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione,
alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo
delle chiavi pubbliche di competenza.
2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate
le modalità di formazione, di pubblicità, di
conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi
pubbliche delle pubbliche amministrazioni.
3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non
appartenenti alla pubblica amministrazione sono
certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle
leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme
autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti
giuridici.
4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali
legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti
sono certificate e pubblicate a cura del Ministro di
grazia e giustizia o suoi delegati.
SEZIONE VI
LEGALIZZAZIONE DI FIRME E DI FOTOGRAFIE
Articolo 30 (L)
Modalità per la legalizzazione di firme
1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e
il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico
ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo
della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la
qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per
esteso ed il timbro dell'ufficio.
Articolo 31 (L)
Atti non soggetti a legalizzazione
1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono
soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici
funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati,
copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario
o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del
rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica
rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed
il timbro dell'ufficio.
Articolo 32 (L)
Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o
legalmente riconosciute
1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente
riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di
studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della
provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal
provveditore agli studi.
Articolo 33 (L)
Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero
1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e
da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove
da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti
organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o
di altri organi e autorità delegati dallo stesso.
2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da
autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai
competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non
sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.
3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente,
redatti in lingua straniera, deve essere allegata una
traduzione in lingua italiana certificata conforme al
testo straniero dalla competente rappresentanza
diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore
ufficiale.
4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e
da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza
diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono
legalizzate a cura delle prefetture.
5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della
legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da
accordi internazionali.
Articolo 34 (L)
Legalizzazione di fotografie
1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di
documenti personali sono tenute a legalizzare le
prescritte fotografie presentate personalmente
dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le
fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal
dipendente incaricato dal Sindaco.
2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il
rilascio dei documenti personali non è soggetta
all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.
SEZIONE VII
DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO E DI IDENTITA'
Articolo 35 (L -R)
Documenti di identità e di riconoscimento
1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene
richiesto un documento di identità, esso può sempre essere
sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai
sensi del comma 2. (R)
2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto,
la patente di guida, la patente nautica, il libretto di
pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di
impianti termici, il porto d'armi, le tessere di
riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o
di altra segnatura equivalente, rilasciate da
un'amministrazione dello Stato. (R)
3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è
necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato
civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)
Articolo 36 (L)
Carta d'identità e documenti elettronici
1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della
carta d'identità elettronica e del documento d'identità
elettronico sono definite con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati
personali.
2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento,
rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del
compimento del quindicesimo anno, devono contenere:
a) i dati identificativi della persona;
b) il codice fiscale;
3. La carta d'identità e il documento elettronico possono
contenere:
a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma
1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e
semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al
cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della
normativa in materia di riservatezza;
e) le procedure informatiche e le informazioni che possono
o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione
e da altri soggetti ivi compresa la chiave biometrica,
occorrenti per la firma digitale.
4. La carta d'identità elettronica può altresì essere
utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti
tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.
5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti
l'Autorità per l'informatica nella pubblica
amministrazione, il Garante per la protezione dei dati
personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,
sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative
alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la
produzione delle carte di identità e dei documenti di
riconoscimento di cui al presente articolo. Le predette
regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in
relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle
conoscenze scientifiche e tecnologiche.
6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai
decreti di cui al presente articolo e delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali,
le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi
ordinamenti, possono sperimentare modalità di
utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo
per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.
7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo,
può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo
giorno precedente la scadenza.
SEZIONE VIII
REGIME FISCALE
Articolo 37 (L)
Esenzioni fiscali
1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 sono esenti dall'imposta di bollo.
2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi
vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero
quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.
CAPO III
SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
SEZIONE I
ISTANZE E DICHIARAZIONI DA PRESENTARE ALLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE
Articolo 38 (L-R)
Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze
1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla
pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di
pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e
via telematica. (L)
2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via
telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma
digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal
sistema informatico con l'uso della carta di identità
elettronica. (R)
3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà da produrre agli organi della amministrazione
pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono
sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente
addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a
copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del
documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia
fotostatica del documento di identità possono essere
inviate per via telematica; nei procedimenti di
aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è
consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui
all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n.59.
(L)
Articolo 39 (L)
Domande per la partecipazione a concorsi pubblici
1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a
selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte
le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il
conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali
non è soggetta ad autenticazione.
SEZIONE II
CERTIFICATI
Articolo 40 (L)
Certificazioni contestuali
1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio
in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti
la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento,
sono contenute in un unico documento.
Articolo 41 (L)
Validità dei certificati
1. I certificati rilasciati dalle pubbliche
amministrazioni attestanti stati, qualità personali e
fatti non soggetti a modificazioni hanno validità
illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di
sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o
regolamentari non prevedono una validità superiore.
2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato
civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di
stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni
nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche
oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato
dichiari, in fondo al documento, che le informazioni
contenute nel certificato stesso non hanno subìto
variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il
quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere
comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione
dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la
veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte.
In caso di falsa dichiarazione si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 76.
Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione
1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di
corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori
all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti
"certificato", sono denominati rispettivamente "diploma" o
"patentino".
SEZIONE III
ACQUISIZIONE DIRETTA DI DOCUMENTI
Articolo 43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio
1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici
servizi non possono richiedere atti o certificati
concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino
elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già
in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a
certificare. In luogo di tali atti o certificati i
soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad
acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa
indicazione, da parte dell'interessato,
dell'amministrazione competente e degli elementi
indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei
dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione
sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)
2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da
quelli di cui è necessario acquisire la certezza o
verificare l'esattezza, si considera operata per finalità
di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto
previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135,
la consultazione diretta, da parte di una pubblica
amministrazione o di un gestore di pubblico servizio,
degli archivi dell'amministrazione certificante,
finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e
fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive
presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri
archivi l'amministrazione certificante rilascia
all'amministrazione procedente apposita autorizzazione in
cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso
volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai
sensi della normativa vigente. (L)
3. Quando l'amministrazione procedente opera
l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma,
può procedere anche per fax e via telematica. (R)
4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di
informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e
fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le
amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle
amministrazioni procedenti, senza oneri, la consultazione
per via telematica dei loro archivi informatici, nel
rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)
5. In tutti i casi in cui l'amministrazione procedente
acquisisce direttamente informazioni relative a stati,
qualità personali e fatti presso l'amministrazione
competente per la loro certificazione, il rilascio e
l'acquisizione del certificato non sono necessari e le
suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con
qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della
loro fonte di provenienza. (R)
6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica
amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico
o informatico idoneo ad accertarne la fonte di
provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e
la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del
documento originale. (R)
Articolo 44 (R)
Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile
1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti
esclusivamente per i procedimenti che riguardano il
cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli
uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità
consolari italiane all'estero, vengono acquisiti
d'ufficio.
2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma l le
amministrazioni possono provvedere all'acquisizione
d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia
indispensabile.
SEZIONE IV
ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
Articolo 45 (L-R)
Documentazione mediante esibizione
1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di
nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza
attestati in documenti di identità o di riconoscimento in
corso di validità, possono essere comprovati mediante
esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di
pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della
presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di
un documento di identità o di riconoscimento, di
richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti
nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le
amministrazioni pubbliche ed i gestori e gli esercenti di
pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del
procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati
contenuti nel documento di identità o di riconoscimento.
(L)
2. Nei casi in cui l'amministrazione procedente acquisisce
informazioni relative a stati, qualità personali e fatti
attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un
documento di identità o di riconoscimento in corso di
validità, la registrazione dei dati avviene attraverso
l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del
documento stesso. (R)
3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento
di identità o di riconoscimento non in corso di validità,
gli stati, le qualità personali e i fatti in esso
contenuti possono essere comprovati mediante esibizione
dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla
fotocopia del documento, che i dati contenuti nel
documento non hanno subito variazioni dalla data del
rilascio. (R)
SEZIONE V
NORME IN MATERIA DI DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Articolo 46 (R)
Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali
all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in
sostituzione delle normali certificazioni i seguenti
stati, qualità personali e fatti:
a) data e il luogo di nascita;
b) residenza;
c) cittadinanza;
d) godimento dei diritti civili e politici;
e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
f) stato di famiglia;
g) esistenza in vita;
h) nascita del figlio, decesso del coniuge,
dell'ascendente o discendente;
i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da
pubbliche amministrazioni;
l) appartenenza a ordini professionali;
m) titolo di studio, esami sostenuti;
n) qualifica professionale posseduta, titolo di
specializzazione, di abilitazione, di formazione, di
aggiornamento e di qualificazione tecnica;
o) situazione reddituale o economica anche ai fini della
concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da
leggi speciali;
p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con
l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA
e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe
tributaria;
r) stato di disoccupazione;
s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
t) qualità di studente;
u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o
giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di
qualsiasi tipo;
z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel
foglio matricolare dello stato di servizio;
aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere
destinatario di provvedimenti che riguardano
l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni
civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel
casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
procedimenti penali;
cc) qualità di vivenza a carico;
dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato
contenuti nei registri dello stato civile;
ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di
fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.
(R)
Articolo 47 (R)
Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà
1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità
personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità
di cui all'articolo 38. (R)
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza. (R)
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con
i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti non espressamente indicati
nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R)
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che
la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva. (R)
Articolo 48 (R)
Disposizioni generali in materia di dichiarazioni
sostitutive
1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità
temporale degli atti che sostituiscono.
2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli
necessari per la redazione delle dichiarazioni
sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di
utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle
dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono
il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo
76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche
l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31
dicembre 1996, n. 675.
3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni
sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la
relativa formula nei moduli per le istanze.
Articolo 49 (R)
Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione
1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine,
di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere
sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni
della normativa di settore.
2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle
istituzioni scolastiche ai fini della pratica non
agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni
sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla
pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal
medico di base con validità per l'intero anno scolastico.
CAPO IV
SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
SEZIONE I
DISPOSIZIONI SULLA GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI
Articolo 50 (R)
Attuazione dei sistemi
1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre
nei piani di sviluppo dei sistemi informativi
automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di
protocollo informatico in attuazione delle disposizioni
del presente testo unico.
2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi
progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di
protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle
disposizioni del presente testo unico.
3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1°
gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi
informativi automatizzati finalizzati alla gestione del
protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi
in conformità alle disposizioni del presente testo unico
ed alle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15,
comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi
regolamenti di attuazione.
4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del
proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini
della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi
aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi
di classificazione e archiviazione, nonché di
comunicazione interna tra le aree stesse.
5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla
gestione informatica dei documenti presso gli uffici di
registrazione di protocollo già esistenti alla data di
entrata in vigore del presente testo unico presso le
direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste
corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di
bilancio, le segreterie di gabinetto.
Articolo 51(R)
Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche
amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di
sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in
attuazione delle disposizioni del presente testo unico e
secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per
l'informatica della pubblica amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o
revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale
automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione
ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti
ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo
unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della
riservatezza dei dati personali.
3. Le pubbliche amministra