La notizia
Il segretario alla Difesa
americano, Donald Rumsfeld, ha affermato che mostrare in televisione
immagini dei prigionieri di guerra, come ha fatto l'emittente
irachena, è una violazione della Convenzione di Ginevra. A Rumsfeld,
ospite della rete Cbs, è stato fatto vedere il filmato ritrasmesso
dalla televisione satellitare del Qatar, Al Jazira, del documento
mandato in onda dall'emittente irachena, in cui apparivano cinque
prigionieri, tra cui due feriti (uno dei quali è una donna), e di
quattro cadaveri. «Mostrare queste immagini è una violazione della
Convenzione di Ginevra», ha commentato Rumsfeld riferndosi al codice
di comportamento verso i prigionieri di guerra. (AGI/REUTERS ore
17,18).
Il ministro della difesa iracheno Sultan Hachem Ahmed ha detto oggi
che l'Iraq tratterà i prigionieri di guerra americani in base alla
Convenzione di Ginevra. (ANSA-REUTERS ore 19,08)
L'approfondimento
Ma cosa significa, nel 2003, "arrendersi ai soldati nemici", "alzare
bandiera bianca"? Quali sono, in altre parole, le convenzioni, le
leggi internazionali che si applicano?
Il "diritto internazionale umanitario" si rifà soprattutto alla
Convenzione di Ginevra del 1949. Anche se in realtà sarebbe più
corretto parlare di "Convenzioni", al plurale, di Ginevra. Grazie
all'organizzazione del CICR (Comitato
Internazionale della Croce Rossa), che mise a
disposizione i suoi esperti, dopo sette riunioni che videro la
partecipazione di delegati di moltissimi Paesi, furono poste le basi
per i lavori della Conferenza Diplomatica che si tenne a Ginevra dal
21 aprile al 12 agosto 1949.
Sessantuno Stati ratificarono le quattro Convenzioni favorendo la
successiva ratifica da parte di altri Stati.
L'importante innovazione delle quattro Convenzioni consiste nelle
Risoluzioni generali che sono comuni alle quattro Convenzioni.
Una Convenzione riguarda
solo i prigionieri di guerra
Le quattro Convenzioni di Ginevra sono:
1. Per il miglioramento della sorte dei feriti e malati delle forze
armate di terra;
2. Per il miglioramento della sorte dei feriti, malati e naufraghi
delle forze armate sul mare;
3. Per il trattamento dei prigionieri di guerra;
4- Per la protezione delle persone civili in tempo di guerra sul
territorio del proprio paese sia esso libero od occupato.
Il testo delle Convenzioni di Ginevra (in
italiano)
Quella che interessa noi in questo caso è ovviamente la terza.
La prima parte di ognuna delle quattro Convenzioni contiene regole
generali importanti e praticamente identiche. Vediamole:
Applicazione:
- Le Convenzioni sono applicabili non solo dopo lo scoppio delle
ostilità ma immediatamente allo scoppio stesso (art. 2).
- Le Convenzioni si applicano anche se l'occupazione di un territorio
avviene in modo pacifico (art. 2).
- Se uno degli Stati coinvolti nel conflitto non avesse ratificato le
Convenzioni gli altri Stati ne saranno egualmente vincolati (art. 2).
Supervisione:
- Le Convenzioni sono applicate sotto la sorveglianza di Stati
neutrali che salvaguardano gli interessi dei belligeranti in ogni
territorio.
La supervisione è affidata al CICR.
Sanzioni penali:
Fino al 1949, il diritto di guerra non prevedeva sanzioni.
In quell'anno, articoli praticamente identici furono introdotti nelle
quattro Convenzioni di Ginevra (art. 49-52 della Convenzione 1) per la
repressione delle infrazioni.
Il principale provvedimento prevede che ogni infrazione sia da
imputarsi allo Stato che lo commette.
L'applicazione delle sanzioni si verifica nei casi di gravi infrazioni
verso le Convenzioni.
Uno degli articoli comuni alle quattro Convenzioni (art. 132 della
Convenzione 3) prevede che su richiesta di una Parte si possa aprire
una inchiesta sulle violazioni alle Convenzioni.
Anche il Tribunale penale internazionale, creato ufficialmente nel
2001 ma che insedierà ufficialmente il prossimo luglio, potrebbe
"vegliare" sul rispetto della Convenzione. Ma uno dei problemi
principali è che gli Usa non hanno ancora firmato la loro adesione, e
quindi sarebbero per definizione "non giudicabile" da questo tribunale
Gli articoli
principali della Convenzione 3:
Ma vediamo alcuni degli articolo principali, tratti dalla convenzione
di Ginevra relativa al trattamento dei prigionieri di guerra, e che
quindi dovrebbero essere applicati a tutti i soldati iracheni che si
arrendano agli alleati (ed eventualmente agli alleati che si arrendano
agli iracheni).
Articolo 4: Definizione di
prigioniero di guerra
Sono prigionieri di guerra, nel senso della presente Convenzione, le
persone che, appartenendo ad una delle seguenti categorie, sono cadute
in potere del nemico:
1. i membri delle forze armate di una Parte belligerante, come pure i
membri delle milizie e dei corpi di volontari che fanno parte di
queste forze armate;
2. i membri delle altre milizie e degli altri corpi di volontari,
compresi quelli dei movimenti di resistenza organizzati, appartenenti
ad una Parte belligerante e che operano fuori o all’interno del loro
proprio territorio, anche se questo territorio è occupato, semprechè
queste milizie o questi corpi di volontari, compresi detti movimenti
di resistenza organizzati, adempiano le seguenti condizioni:
a. abbiano alla loro testa una persona responsabile dei propri
subordinati;
b. rechino un segno distintivo fisso e riconoscibile a distanza;
c. portino apertamente le armi;
d. si uniformino, nelle loro operazioni, alle leggi e agli usi della
guerra;
3. i membri delle forze armate regolari che sottostiano ad un governo
o ad un’autorità non riconosciuti dalla Potenza detentrice;
4. la popolazione di un territorio non occupato che, all’avvicinarsi
del nemico, prenda spontaneamente le armi per combattere le truppe
d’invasione senza aver avuto il tempo di organizzarsi come forze
armate regolari, purchè porti apertamente le armi e rispetti le leggi
e gli usi della guerra.
Articolo 5: Durata
dell'applicazione della Convenzione ai singoli prigionieri
La presente Convenzione si applicherà alle persone indicate
nell’articolo 4 non appena cadessero in potere del nemico e sino alla
loro liberazione e al loro rimpatrio definitivi.
In caso di dubbio circa l’appartenenza delle persone, che abbiano
commesso un atto di belligeranza e siano cadute in potere del nemico,
ad una delle categorie enumerate nell’articolo 4, dette persone
fruiranno della protezione della presente Convenzione, nell’attesa che
il loro statuto sia determinato da un tribunale competente.
Articolo 12: I singoli
militari non hanno "potere" sui prigionieri
I prigionieri di guerra sono in potere della Potenza nemica, ma non
degli individui o dei corpi di truppa che li hanno catturati.
Indipendentemente dalle responsabilità individuali che possano
esistere, la Potenza detentrice è responsabile del trattamento loro
applicato.
Articolo 13: Trattamento
umano
I prigionieri di guerra devono essere trattati sempre con umanità.
Ogni atto od omissione illecita da parte della Potenza detentrice che
provochi la morte o metta gravemente in pericolo la salute di un
prigioniero di guerra in suo potere è proibito e sarà considerato come
una infrazione grave della presente Convenzione. In particolare,
nessun prigioniero di guerra potrà essere sottoposto ad una
mutilazione corporale o ad un esperimento medico o scientifico di
qualsiasi natura, che non sia giustificato dalla cura medica del
prigioniero interessato e che non sia nel suo interesse.
I prigionieri di guerra devono parimenti essere protetti in ogni tempo
specialmente contro gli atti di violenza e d’intimidazione, contro gli
insulti e la pubblica curiosità.
Articolo 17: Modalità per
gli interrogatori
(…) L’interrogatorio dei prigionieri di guerra deve essere fatto in
una lingua che essi comprendano.
Articolo 18: Effetti personali
Tutti gli effetti e gli oggetti d’uso personale – eccettuate le armi,
i cavalli, l’equipaggiamento militare e le carte militari – resteranno
in possesso dei prigionieri di guerra, come pure gli elmetti
metallici, le maschere contro i gas e qualsiasi altro oggetto loro
consegnato per la loro protezione personale. Resteranno parimenti in
loro possesso gli effetti ed oggetti che servono al loro abbigliamento
e al loro nutrimento, anche se questi effetti ed oggetti fanno parte
del loro equipaggiamento militare ufficiale.
I prigionieri di guerra non dovranno trovarsi, in nessun momento,
senza carta d’identità. La Potenza detentrice fornirà tale documento a
coloro che non lo possedessero.
Le insegne del grado e della nazionalità, le decorazioni e gli oggetti
aventi sopra tutto valore personale o sentimentale non potranno essere
tolti ai prigionieri di guerra.
Articolo 20: I trasferimenti
dei prigionieri
Il trasferimento del prigioniero di guerra si farà sempre con umanità
e in condizioni analoghe a quelle osservate per gli spostamenti delle
truppe della Potenza detentrice.
La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra trasferiti
acqua potabile e vitto in sufficienza, come pure il vestiario e le
cure mediche necessarie; essa prenderà tutte le precauzioni utili per
provvedere alla loro sicurezza durante il trasferimento ed allestirà,
il più presto possibile, un elenco dei prigionieri trasferiti.
Articolo 25: L'alloggio dei
prigionieri
Le condizioni di alloggio dei prigionieri di guerra saranno
altrettanto favorevoli in confronto di quelle riservate alle truppe
della Potenza detentrice accantonate nella stessa regione. Queste
condizioni dovranno tener conto delle usanze e delle consuetudini dei
prigionieri e non dovranno, in nessun caso, essere dannose alla loro
salute.
Articolo 34: Libertà di culto
I prigionieri di guerra godranno della più ampia libertà per la
pratica della loro religione, compresa l’assistenza alle funzioni di
culto, a condizione che si informino alle norme correnti di disciplina
prescritte dall’autorità militare.
Locali convenienti saranno riservati alle funzioni religiose.
Articolo 38: Attività ricreative
Pur rispettando le preferenze individuali d’ogni singolo prigioniero,
la Potenza detentrice incoraggerà le attività intellettuali,
educative, ricreative e sportive dei prigionieri di guerra; essa
provvederà ad assicurarne l’esercizio mettendo a loro disposizione
locali adatti e l’equipaggiamento necessario.
I prigionieri di guerra dovranno avere la possibilità di fare esercizi
fisici, compresi sport e giuochi, e di godere dell’aria all’aperto.
Spazi liberi sufficienti saranno riservati a tale uso in tutti i
campi.
Articolo 46: Favorire il rimpatrio
La Potenza detentrice, decidendo di trasferire i prigionieri di
guerra, dovrà tener conto degli interessi dei prigionieri stessi,
specialmente per non accrescere le difficoltà del loro rimpatrio.
Il trasferimento dei prigionieri di guerra si farà sempre con umanità
e in condizioni che non siano meno favorevoli di quelle di cui
fruiscono le truppe della Potenza detentrice per i loro spostamenti.
Sarà sempre tenuto conto delle condizioni climatiche alle quali i
prigionieri di guerra sono abituati e le condizioni del trasferimento
non dovranno in nessun caso essere pregiudizievoli alla loro salute.
La Potenza detentrice fornirà ai prigionieri di guerra, durante il
trasferimento, acqua potabile e vitto in sufficienza per mantenerli in
buona salute, come pure gli effetti di vestiario, l’alloggio e le cure
mediche necessarie. Essa prenderà tutte le precauzioni utili, specie
in caso di viaggio per mare o per via aerea, per garantire la loro
sicurezza durante il trasferimento e allestirà, prima della loro
partenza, l’elenco completo dei prigionieri trasferiti.
Articolo 118:La fine
della guerra deve coincidere con il rimpatrio
I prigionieri di guerra saranno liberati e rimpatriati immediatamente
dopo la fine delle ostilità attive.
23 marzo 2003
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